La Corte di Cassazione 7.6.2025 n. 15234 ha affermato che possono accedere al regime degli impatriati di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015 i lavoratori che, non avendo inviato richiesta al datore di lavoro, beneficiano dell'agevolazione in dichiarazione o presentano istanza di rimborso ex art. 38 del DPR602/73 delle maggiori ritenute subite.
La Suprema Corte richiama il chiarimento espresso dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2012 (§ 2.2), fornito a commento della L. 238/2010, per cui "in via residuale, il soggetto interessato può presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973", al fine di affermare che è consentita la presentazione dell'istanza anche in mancanza di richiesta scritta al datore di lavoro, in quanto si tratta di un'interpretazione "fondata sulla mancata previsione di una decadenza della disciplina normativa". Pertanto "gli incentivi fiscali per i lavoratori c.d. impatriati (…) devono essere riconosciuti ai lavoratori che provino di possedere tutti i requisiti sostanziali richiesti ed abbiano presentato al datore di lavoro richiesta di applicazione dell'agevolazione, oppure abbiano presentato istanza di rimborso, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circ. 14/E del 4 maggio 2012, richiesta che può essere proposta anche mediante dichiarazione dei redditi".