Nell'ambito dell'attività di rivendita di autovetture, le concessionarie si occupano, spesso, anche di procacciare ai clienti determinati servizi di natura finanziaria (es. credito al consumo) o assicurativa (es. polizza o integrazioni di polizza). Ai fini dell'applicazione del pro rata di detraibilità IVA, occorre considerare che sono escluse dal calcolo della percentuale di detrazione alcune operazioni esenti, tra cui quelle creditizie e assicurative nonché le relative intermediazioni (art. 10 co. 1 n. 1, 2 e 9 del DPR 633/72), se esse "non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo" o sono "accessorie alle operazioni imponibili" (art. 19-bis co. 2del DPR 633/72).
L'esclusione appare applicabile anche alle predette operazioni di intermediazione effettuate dalle concessionarie di auto, avendo riguardo alla "incidenza percentuale dell'entità delle operazioni di finanziamento (...) rispetto alle complessive attività imponibili svolte (...)" da tali soggetti passivi e all'impiego non significativo di beni e servizi per l'espletamento di dette operazioni (cfr. Cass. 11.10.2017n. 23811).