Con la risposta a interpello 9.6.2025 n. 149, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che l'unica causa di cessazione immediata (vale a dire, con effetti a partire dall'anno in cui la condizione si verifica) del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è rappresentata dal superamento del limite di ricavi e compensi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro. Diversamente, il verificarsi di una delle cause ostative di cui all'art. 1 co. 57 della L. 190/2014, tra cui figura anche lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano, determina la fuoriuscita dal regime solo a partire dall'anno successivo.