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Modifica del tipo di garanzia prestata - dichiarazione IVA integrativa -limiti

Pubblicato il 12 giugno 2025 Sole24Ore, Eutekne

I soggetti passivi che si trovano in una delle fattispecie stabilite dall'art. 30 o 34 co. 9 del DPR 633/72 (aliquota media, operazioni non imponibili, ecc.) possono chiedere a rimborso, in tutto o in parte, il credito che emerge dalla dichiarazione IVA. Se l'ammontare del rimborso supera i 30.000 euro occorre, alternativamente:
  • munire la dichiarazione IVA del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione legale dei conti) e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista;
  • prestare la garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria, qualora ricorra uno degli specifici casi "di rischio" disciplinati dall'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72 (es. soggetto passivo che esercita un'attività d'impresa da meno di 2 anni, salvo che si tratti di una start up innovativa).
La risposta interpello Agenzia delle Entrate 28.3.2025 n. 83 ha precisato che è ammessa la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa per modificare il tipo di garanzia originariamente scelto (apponendo il visto di conformità, in luogo di prestare la garanzia fideiussoria), ma fino a quando non si è conclusa la fase istruttoria e non è stata validata la disposizione di pagamento del rimborso.

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