Il 12.6.2025 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il c.d. "DL fiscale". Non sembra sia stata riproposta la norma di interpretazione autentica dell'art. 1 co. 236 della L.197/2022, che avrebbe imposto al giudice di dichiarare subito l'estinzione dei giudizi su carichi rottamati con il pagamento della sola prima rata e non di tutte le rate. L'art. 1 co. 236 della L. 197/2022 sancisce chiaramente che, per poter dichiarare l'estinzione, occorre il pagamento di tutte le rate, ragion per cui bisogna sospendere il processo sino ad una data successiva al termine di pagamento dell'ultima rata. Rammentiamo che la questione è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (Cass. 5.3.2025 n. 5830).