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Novità del c.d. "DL fiscale" approvato il 12.6.2025 dal Consiglio dei Ministri

Pubblicato il 13 giugno 2025 Sole24Ore, Eutekne

Stando alla bozza del DL Fiscale approvato il 12.6.2025 dal Consiglio dei Ministri, anche per gli esercenti arti e professioni, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili (sempre nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) solo se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (quali, ad esempio, bancomat, carte di credito, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN). 
L'obbligo dovrebbe applicarsi alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del DL, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sembrerebbe, quindi, che, ai fini della relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025 vadano pagate:
  • fino al giorno precedente a quello di entrata in vigore del DL, senza vincoli particolari;
  • dal giorno dell'entrata in vigore del DL, esclusivamente con i citati strumenti tracciabili.
Si ricorda che analoghi obblighi di tracciabilità sono già applicabili ai titolari di reddito d'impresa da inizio 2025.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

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