L'attività effettuata dai c.d. "influencer marketing" è contraddistinta dal nuovo codice ATECO 73.11.03 (efficace dall'1.4.2025). Ai fini IVA, è possibile ricondurre l'attività dell'influencer, quando esercitata in via abituale, alla fattispecie dell'esercizio di arti o professioni, riferita, ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72, all'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche. Nell'ipotesi in cui l'attività dell'influencer non sia la sola esercitata, potrebbe essere necessario un doppio (o plurimo) codice attività, anche avvalendosi della nuova codifica, al fine di applicare separatamente l'imposta ex art. 36 co. 2 del DPR 633/72. In alcuni casi, se la contropartita della prestazione resa dall'influencer non è in forma monetaria, potrebbe configurarsi un'operazione permutativa (con un'altra prestazione di servizi o con una cessione di beni), rilevante ai fini IVA per effetto dell'art. 11 del DPR 633/72.