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Influencer - nuova classificazione ateco 2025 - presupposti di applicazione dell'IVA - separazione delle attività

Pubblicato il 13 giugno 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'attività effettuata dai c.d. "influencer marketing" è contraddistinta dal nuovo codice ATECO 73.11.03 (efficace dall'1.4.2025). Ai fini IVA, è possibile ricondurre l'attività dell'influencer, quando esercitata in via abituale, alla fattispecie dell'esercizio di arti o professioni, riferita, ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72, all'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche. Nell'ipotesi in cui l'attività dell'influencer non sia la sola esercitata, potrebbe essere necessario un doppio (o plurimo) codice attività, anche avvalendosi della nuova codifica, al fine di applicare separatamente l'imposta ex art. 36 co. 2 del DPR 633/72. In alcuni casi, se la contropartita della prestazione resa dall'influencer non è in forma monetaria, potrebbe configurarsi un'operazione permutativa (con un'altra prestazione di servizi o con una cessione di beni), rilevante ai fini IVA per effetto dell'art. 11 del DPR 633/72.

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

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Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).