L'esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72 si applica alle prestazioni di chirurgia estetica rese alla persona, "volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica", a condizione, tuttavia, che le finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica (art. 4-quater del DL 18.10.2023 n. 145). Con risoluzione 12.6.2025 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, fra l'altro, che tale attestazione può essere rilasciata "da qualunque medico", ivi compreso il chirurgo che effettua la prestazione.
L'Amministrazione finanziaria sottolinea come manchi nella norma un'esplicita limitazione in ordine al professionista tenuto al rilascio. Per questo motivo non si può "escludere a priori" che possa essere lo stesso chirurgo che esegue l'intervento a produrre il documento. È necessario, tuttavia, che:
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dall'attestazione emerga il "collegamento tra la patologia del paziente e la prestazione di chirurgia estetica (o di medicina estetica)", che costituisce il "rimedio terapeutico e/o diagnostico raccomandato";
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il documento sia "antecedente alla data dell'intervento".