L'art. 17-bis del D.lgs.. 472/97, introdotto dal D.lgs.. 87/2024 sancisce che, se viene disposta un'autotutela parziale a processo pendente, il contribuente può definire le sanzioni al terzo se rinuncia al ricorso.
Il D.lgs.. 81/2025 ha previsto che:
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in deroga alla regola generale, l'art. 17-bis del D.lgs.. 472/97 opera anche con riferimento ai rapporti pendenti e non solo per le violazioni commesse dall'1.9.2024;
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la definizione al terzo può avvenire pure se l'atto oggetto di autotutela parziale non sia stato impugnato, purché sia stata presentata entro i termini per il ricorso la domanda di autotutela del contribuente.