L'art. 17 del D.lgs. 81/2025 ha elevato la soglia di punibilità penale per le violazioni riferite ai tributi doganali diversi dai dazi, inclusa l'IVA all'importazione, innalzandola da 10.000 a 100.000 euro. Il limite di 10.000 euro fissato per i dazi doganali rimane, invece, invariato.
Ai sensi del nuovo art. 96 delle disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale (DNC, approvate con il D.lgs. 141/2024), si applica la sanzione amministrativa, alternativamente, se:
L'aumento della soglia di rilevanza penale a 100.000 euro per i tributi diversi dai dazi doganali comporta, tuttavia, un'applicazione più ampia dell'istituto della confisca amministrativa, di cui all'art. 96 co. 7 delle DNC. Tale norma, infatti, dispone l'obbligatorietà della confisca "delle merci oggetto dell'illecito".
Al riguardo, la circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 28/2024, distinguendo tra "confisca a seguito del reato di contrabbando" e "confisca a seguito di illecito di contrabbando", ha fornito le prime indicazioni in merito al predetto istituto.