Il DL approvato il 12.6.2025 dal Consiglio dei ministri modifica la disciplina CFC ex art. 167 del TUIR.
Una prima modifica interessa il calcolo dell'ETR (effective tax rate) della controllata estera, prevedendo la rilevanza dell'imposta minima nazionale equivalente (QDMTT - imposta minima nazionale - estera) dovuta. L'Autore ricorda che la QDMTT estera non è un'imposta calcolata su base individuale atteso che essa è dovuta in relazione alla (sotto) giurisdizione di localizzazione della (potenziale) controllata CFC. Pertanto, ai fini del calcolo del suo ETR è necessario allocare una frazione dell'importo complessivamente dovuto con riferimento alla (sotto) giurisdizione di riferimento. Detto importo concorre a formare il numeratore della frazione per il calcolo dell'ETR.
Inoltre, il riferimento alla legislazione del Paese estero semplifica i calcoli ed è maggiormente coerente con la normativa estera sul Pillar 2, per evitare attribuzioni di (frazioni di) QDMTT a entità che non l'hanno mai sostenuta ovvero, in senso opposto, al disconoscimento di imposte in capo a entità che le hanno effettivamente sostenute.
Viene integrato il co. 9 dell'art. 167 per disciplinare la detraibilità dall'IRES dovuta dalla controllante italiana dell'importo della QDMTT allocata alla CFC.
Si prevede, infine, che le novità in argomento trovano applicazione per la determinazione dei redditi prodotti già a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 29.12.2023 (ossia, dal 2024 per i soggetti c.d. "solari").