La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 15053 del 5 giugno 2025, ha chiarito che, ai fini dell'esclusione dal reddito e dalla base imponibile previdenziale, le somme erogate a titolo di rimborsi e altre spese non documentabili (di cui all'art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/1987), in occasione di trasferte o missioni, devono essere analitiche, anche quando trattasi di "piccole spese". Tale requisito analitico è espressamente indicato dalla norma, e, da un punto di vista sistematico, è funzionale al controllo e alla giustificazione delle stesse.