L’articolo 20 del Dlgs 192/2024 ha dimezzato i coefficienti – ex articolo 30, legge 724/1994 – per determinare i ricavi presunti da applicare a partecipazioni, titoli e crediti finanziari, che scende all’1%, e agli immobili: il coefficiente ordinario è ora del 3% (valido anche per gli impianti fotovoltaici, circolare 36/E/2013, paragrafo 7.1) e scende al 2,5% per gli uffici, 2% per gli immobili abitativi acquistati o rivalutati negli ultimi tre esercizi e 0,5% per gli immobili in piccoli Comuni. Pertanto, anche alla luce dell’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, si restringe così ulteriormente la platea soggetta alla normativa antielusiva.
Da ricordare che gli immobili rilevano ai fini del test di operatività solo se si tratta di immobilizzazioni, esclusi pertanto gli immobili merce che non producono ricavi; mentre le partecipazioni rilevano anche quando iscritte nell’attivo circolante.
L’abbassamento dei coefficienti aiuta anche le numerose società che hanno rivalutato in periodo Covid – attraverso l’incremento del costo storico – gli immobili e le altre immobilizzazioni ex articolo 110 del Dl 104/2020: le rivalutazioni (e svalutazioni) dei beni rilevano infatti ai fini del test di operatività nella misura in cui sono riconosciute fiscalmente.
I nuovi coefficienti sono stati introdotti “a regime”, in quanto valgono dal periodo di imposta 2024 (successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023), ma la rivisitazione della normativa è da considerare transitoria in quanto prevista dal decreto di riforma Ires e Irpef «nelle more della revisione (...) della disciplina delle società di comodo».