Ai sensi dell'art. 54 co. 3-bis del TUIR [inserito dall'art. 1 co. 1 lett. c) n. 2) del DL 84/2025], gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III del Titolo I del TUIR, che sono percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
L'intervento del DL 84/2025 ha, quindi, chiarito che tali interessi e proventi finanziari si qualificano come redditi di capitale, anche a seguito dell'introduzione, ad opera del DLgs. 192/2024, del citato principio di "onnicomprensività". In base al mutato quadro normativo, l'Agenzia delle Entrate conferma che gli interessi attivi maturati sul conto corrente dell'associazione professionale istante, utilizzato per gestire gli incassi e i pagamenti, e accreditati dalla banca sono redditi di capitale, sui quali è applicabile la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 26 co. 2 e 4 del DPR 600/73. Infatti, non sussiste un nesso causale tra gli interessi percepiti e l'attività professionale svolta. Si ricorda che la corretta qualificazione di tali interessi e proventi, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, era già stata oggetto della risposta ad interrogazione parlamentare 12.2.2025 n. 5-03535, nell'ambito della quale l'Agenzia delle Entrate aveva però rinviato l'analisi della questione ad un successivo documento di prassi. La questione è stata ora risolta a livello normativo.