Il secondo quesito attiene al riaddebito, agli altri professionisti assicurati, del premio della polizza per la copertura dei rischi professionali, che l'associazione istante stipula quale unico contraente.
Valorizzando nuovamente il richiamato principio, l'Agenzia ritiene che le somme incassate dall'associazione professionale a titolo di ribaltamento del costo sostenuto per il pagamento del premio, addebitato agli altri assicurati, non costituendo un provento percepito in relazione all'attività artistica o professionale, non assumano rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Specularmente, l'associazione può dedurre solo la quota del premio effettivamente rimasta a suo carico e, quindi, non oggetto di successivo riaddebito. La soluzione appare altresì coerente con quanto stabilito dagli artt. 54 co. 2 lett. c) e 54-ter co. 1 del TUIR, ai sensi dei quali:
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non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di "riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi";
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le spese riaddebitate di cui al punto precedente non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene.