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Differenziale da acquisto di bonus edilizi

Pubblicato il 25 giugno 2025 Sole24Ore, Eutekne

Sempre sulla scorta del richiamato principio, secondo l'Agenzia delle Entrate il differenziale positivo derivante dall'acquisto di un credito d'imposta da bonus edilizi a un valore inferiore a quello nominale (ex art. 121 del DL 34/2020) concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Sembrano, quindi, superate le conclusioni cui era giunta la precedente risposta a interpello 30.11.2023 n. 472, che, proprio in virtù dell'assenza, in base alla normativa allora vigente, del richiamato principio, si era espressa per l'irrilevanza del differenziale:
  • sia quale reddito di lavoro autonomo, in quanto all'epoca non riconducibile né tra i compensi (ex art. 54 co. 1 del TUIR pro tempore vigente), né tra i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di altri elementi immateriali, comunque, riferibili all'attività artistica o professionale (ex art. 54 co. 1-quater del TUIR pro tempore vigente);
  • sia quale reddito di capitale;
  • sia quale reddito diverso.
Quanto all'imputazione temporale del provento, tenuto conto del principio di cassa, secondo l'Agenzia:
  • il costo relativo all'acquisto del credito in parola assume rilievo nel periodo d'imposta del relativo sostenimento;
  • il valore nominale del credito stesso assume rilievo al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione nel modello F24.
Atteso che il principio di onnicomprensività si applica per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 (2024, per i soggetti "solari"), quale inevitabile corollario dovrebbe derivarne la rilevanza reddituale delle compensazioni effettuate dal 2024 (con effetto in sede di modello REDDITI 2025), ferma restando la deducibilità del costo di acquisto del credito d'imposta nel periodo d'imposta del relativo sostenimento.
Peraltro, dal testo della risposta 171/2025 non è evincibile l'anno di acquisto del credito, trattandosi di dato oscurato. Sarebbe, invece, interessante capire se, qualora l'acquisto fosse intervenuto nel 2023 e la compensazione del differenziale fosse iniziata nei modelli F24 presentati dall'1.1.2024, sia applicabile la nuova disciplina od operi l'irrilevanza reddituale del differenziale (e - si ritiene - del costo di acquisto del credito) sostenuta dalla precedente risposta 472/2023.
Non sussisterebbe, invece, nessun dubbio sull'applicazione della nuova disciplina nell'ipotesi in cui sia l'acquisto del credito, sia l'utilizzo in compensazione del differenziale fossero avvenuti dal 2024 in avanti.

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