Il Garante per la protezione dei dati personali nella newsletter n. 536/2025, ha chiarito che l'utilizzo dei dati biometrici è consentito solo se previsto da una specifica norma che tuteli i diritti dei lavoratori e deve rispondere ad un interesse pubblico, nonché rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito. Nel caso all’attenzione del Garante, l'utilizzo sistematico, generalizzato e indifferenziato di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze per monitorare le persone presenti sul luogo di lavoro non poteva essere sanato neppure dal consenso dei dipendenti.