Con riferimento alle persone fisiche residenti che detengono un OICR, in caso di cessione delle quote del fondo senza l'intervento del sostituto di imposta, il contribuente, non esercente attività d'impresa, è tenuto:
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all'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva nell'ambito del quadro RM della dichiarazione annuale dei redditi, nella misura prevista della ritenuta a titolo d'imposta che avrebbe applicato il sostituto d'imposta (ordinariamente del 26%);
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nonché a compilare il quadro RT della medesima dichiarazione per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate.
Per gli OICR detenuti all'estero, poi, vi è l'obbligo di indicazione all'interno del quadro RW del modello REDDITI.
Sembra quindi di capire che, come già originariamente previsto, nel caso di un periodo d’imposta 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità si applicheranno in ogni caso solo dal 1° luglio 2025, con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026. Infatti, le spese sostenute dal 18 al 30 giugno 2025 ricadono ancora nel periodo d’imposta 1° luglio 2024 - 30 giugno 2025, non soggetto alle nuove disposizioni.