L'art. 9 del DL 95/2025 ha introdotto l'aliquota IVA del 5% per la generalità delle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione.
L'aliquota ridotta si applica dall'1.7.2025, ma opera solo se la cessione non è assoggettata al regime del margine (n. 1-novies) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72). In alcuni casi, dunque, potrebbe valutarsi l'opzione per il regime IVA ordinario per fruire dell'aliquota del 5%.
Per chi adotta il metodo analitico del margine, tale opzione è ammessa per singola operazione, secondo comportamento concludente.
Invece, per chi adotta il metodo globale (es. per monete e altri oggetti da collezione) essa richiede il previo passaggio al metodo analitico.
In tal caso, in base alla disciplina generale di cui all'art. 1 del DPR 442/97, il comportamento concludente dovrebbe essere adottato dall'inizio dell'anno. Tuttavia, la stessa norma prevede la possibilità di variare l'opzione in caso di modifiche derivanti da nuove disposizioni normative.
Ora, considerato che la novità del DL 95/2025 è intervenuta a metà anno, potrebbero essere utili chiarimenti in merito al passaggio da un regime all'altro nel corso del 2025.
Peraltro, la transizione dal metodo globale a quello analitico potrebbe imporre al soggetto passivo la rettifica delle liquidazioni del primo semestre con i correlati oneri gestionali e amministrativi, rendendo poco conveniente la variazione in corso d'anno