L'art. 36 co. 1 del DPR 602/73 prevede una responsabilità per i liquidatori di soggetti IRES per fatto proprio (non di natura solidale) che deve essere fatta valere mediante avviso di accertamento.
Il legislatore ha tuttavia previsto l'inversione dell'onere della prova; quindi, ricevuto l'accertamento, è il liquidatore che deve dimostrare di non aver assegnato beni ai soci prima di onorare i debiti tributari o di aver prima pagato crediti di rango superiore a quelli fiscali.
Nessuna responsabilità può esserci se non vi è stata, nel corso degli anni, alcuna distribuzione dell’attivo.