Con la risposta a interpello 7.7.2025 n. 179, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di favore previsto dall'art. 88 co. 4-ter del TUIR non si applica alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dal concordato semplificato di cui agli artt. 25-sexies e 25-septies del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. CCII).
Infatti, il legislatore ha esteso l'art. 88 co. 4-ter del TUIR soltanto agli accordi citati dall'art. 25-bis co. 5 del CCII in materia di composizione negoziata della crisi. Pertanto, il richiamato co. 4-ter non può applicarsi alla procedura di concordato semplificato.
Occorre, quindi, attendere quanto sarà stabilito in attuazione dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), ai sensi del quale i relativi DLgs. attuativi dovranno prevedere l'estensione a tutti gli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019 delle disposizioni previste dagli artt. 88 co.4-ter e 101 co. 5 del TUIR.