Notizia

Trasferimento all’estero della casa Madre – Exit Tax esclusione

Pubblicato il 09 luglio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Secondo la risposta a interpello 8.7.2025 n. 185:
  • il trasferimento all'estero di una società residente in Italia titolare di una stabile organizzazione estera in regime di branch exemption non genera plusvalenze imponibili in relazione ai plusvalori insiti in tale stabile organizzazione;
  • il principio generale di irrilevanza fiscale dei valori della branch esente non è, infatti, limitato alle operazioni con le quali questa viene ceduta a titolo oneroso, ma si estende alle altre operazioni realizzative, tra le quali il trasferimento della residenza, contemplato dall'art. 166 del TUIR.
Il trasferimento della sede, quindi, continua a generare plusvalenze imponibili quantificate in base al valore di mercato complessivo delle attività e passività, avviamento compreso, ma ai fini della relativa determinazione occorre escludere i valori riferibili alla stabile organizzazione per la quale è stata esercitata l'opzione per la branch exemption, in quanto definitivamente estromessi dal circuito del reddito d'impresa italiano.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).