Secondo la risposta a interpello 8.7.2025 n. 185:
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il trasferimento all'estero di una società residente in Italia titolare di una stabile organizzazione estera in regime di branch exemption non genera plusvalenze imponibili in relazione ai plusvalori insiti in tale stabile organizzazione;
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il principio generale di irrilevanza fiscale dei valori della branch esente non è, infatti, limitato alle operazioni con le quali questa viene ceduta a titolo oneroso, ma si estende alle altre operazioni realizzative, tra le quali il trasferimento della residenza, contemplato dall'art. 166 del TUIR.
Il trasferimento della sede, quindi, continua a generare plusvalenze imponibili quantificate in base al valore di mercato complessivo delle attività e passività, avviamento compreso, ma ai fini della relativa determinazione occorre escludere i valori riferibili alla stabile organizzazione per la quale è stata esercitata l'opzione per la branch exemption, in quanto definitivamente estromessi dal circuito del reddito d'impresa italiano.