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Trasferimento all’estero della casa Madre – Exit Tax esclusione

Pubblicato il 09 luglio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Secondo la risposta a interpello 8.7.2025 n. 185:
  • il trasferimento all'estero di una società residente in Italia titolare di una stabile organizzazione estera in regime di branch exemption non genera plusvalenze imponibili in relazione ai plusvalori insiti in tale stabile organizzazione;
  • il principio generale di irrilevanza fiscale dei valori della branch esente non è, infatti, limitato alle operazioni con le quali questa viene ceduta a titolo oneroso, ma si estende alle altre operazioni realizzative, tra le quali il trasferimento della residenza, contemplato dall'art. 166 del TUIR.
Il trasferimento della sede, quindi, continua a generare plusvalenze imponibili quantificate in base al valore di mercato complessivo delle attività e passività, avviamento compreso, ma ai fini della relativa determinazione occorre escludere i valori riferibili alla stabile organizzazione per la quale è stata esercitata l'opzione per la branch exemption, in quanto definitivamente estromessi dal circuito del reddito d'impresa italiano.

Prossime scadenze

Calendario
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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).