La risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.7.2025 n. 182 ha affermato che, in caso di rinuncia a crediti relativi a dividendi da parte di soci persone fisiche non esercenti attività d'impresa, il valore fiscale del credito non è pari a zero, ma corrisponde al valore nominale dello stesso.
Pertanto, in applicazione dell'art. 88 co. 4-bis del TUIR (come inserito dall'art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs.147/2015 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015), la rinuncia non si considera sopravvenienza attiva in capo alla società partecipata.
Inoltre, considerato che la delibera assembleare fa sorgere il diritto di credito dei soci alla distribuzione, i dividendi sono da considerare giuridicamente incassati e, quindi, devono essere assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 26% ai sensi dell'art. 27 del DPR 600/73.
L'Agenzia delle Entrate, confermando le precedenti ris. 13.10.2017 n. 124 e risposta interpello 3.3.2025 n.59, ha, quindi, ribadito il proprio orientamento in ordine alla tesi del c.d. incasso giuridico.