Per effetto dell'art. 14 co. 4-bis della L. 537/93, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni.
Salvo, precisa la Cass. 2.4.2025 n. 8716 si tratti di costi in contrasto con i princìpi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure di costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.