L'art. 6 co. 4 della L. 212/2000 dispone che l'Amministrazione finanziaria non possa richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in suo possesso o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche.
Il principio, secondo la Cass. 23.6.2025 n. 16700, rimane fermo anche nel caso in cui l'onere probatorio ricada sul contribuente e i documenti siano a favore di quest'ultimo.
Di conseguenza, laddove il privato indichi gli estremi della denuncia di successione riportati in un atto di compravendita di un terreno ai fini della determinazione della plusvalenza, l'Amministrazione ne deve necessariamente tenere conto ai fini del calcolo del valore iniziale del bene ceduto.