L'art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84 ha disposto la proroga per i versamenti in scadenza il 30.6.2025, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:
-
al 21.7.2025, senza maggiorazione;
-
oppure al 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.
La proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
-
esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del DL 50/2017;
-
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
-
applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014;
-
applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
-
presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
-
partecipano a società, associazioni e imprese aventi i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La proroga si applica:
-
a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP;
-
anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi, ad esempio le imposte sostitutive sul maggior reddito 2024 di chi ha aderito al concordato preventivo o per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta;
-
ai contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni, compresi i soci di srl che non sono in regime di trasparenza fiscale.
Il versamento entro il 21.7.2025 può riguardare anche il saldo IVA 2024, qualora non sia stato effettuato entro lo scorso 17.3.2025, ma è dovuta la maggiorazione dell'1,6% per il differimento dal 17.3.2025 al 30.6.2025.