Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza 16.7.2025 n. 19750, hanno stabilito che:
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l'estinzione di una società, conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei suoi crediti, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocabilmente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare;
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la mancata iscrizione del credito nel bilancio finale di liquidazione non giustifica, di per sé, la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, gravando sul debitore convenuto in giudizio dall'ex socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare l'esistenza dei presupposti necessari per ravvisare l'estinzione del credito.