L'INL, con Nota n. 1180 del 10 luglio 2025, ha chiarito che, nonostante l'abrogazione del R.D. n. 2657/1923 da parte della Legge n. 56/2025, è possibile riferirsi alle attività elencate nella tabella allegata allo stesso, per la stipula del contratto di lavoro intermittente, "in quanto il rinvio operato dal DM 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale".