L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Istanza di consulenza giuridica n. 10 del 15 luglio 2025, ha chiarito che un armatore persona fisica, che non esercita attività commerciale, non può essere sostituto d'imposta, nemmeno nel caso in cui sia egli stesso a sceglierlo. Non rientra infatti nelle categorie previste dalla norma (articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973) e, pertanto, non può effettuare al ritenuta a titolo di acconto sugli stipendi del personale di bordo.