Notizia

L'armatore non può essere sostituto d'imposta

Pubblicato il 16 luglio 2025 EUROCONFERENCE, SEAC

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Istanza di consulenza giuridica n. 10 del 15 luglio 2025, ha chiarito che un armatore persona fisica, che non esercita attività commerciale, non può essere sostituto d'imposta, nemmeno nel caso in cui sia egli stesso a sceglierlo. Non rientra infatti nelle categorie previste dalla norma (articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973) e, pertanto, non può effettuare al ritenuta a titolo di acconto sugli stipendi del personale di bordo.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).