Dalla lettura delle risposte interpello Agenzia delle Entrate 12.6.2019 n. 187 (relativa ad apporti effettuati da fondatori o terzi, "confluiti" nel fondo di dotazione), 17.7.2019 n. 255 (relativa a versamenti effettuati per acquisire la qualifica di socio partecipante o socio sostenitore in fondazioni di partecipazione) e22.6.2020 n. 189 (relativa a contributi erogati da fondatori per finanziare i progetti della fondazione) si desume che il trattamento fiscale, nell'ambito delle imposte dirette, delle erogazioni ricevute dalle fondazioni qualificate, ai fini fiscali, come enti commerciali in base all'art. 73 del TUIR si differenzia a seconda della loro natura.
Le somme aventi natura patrimoniale (rilevate contabilmente ad incremento del patrimonio netto) inquanto destinate al patrimonio della fondazione non assumono rilevanza fiscale, mentre le somme aventi natura reddituale, perché, ad esempio, destinate a remunerare un servizio reso dalla fondazione, concorrono a formare il reddito imponibile.