Con riferimento al regime della participation exemption (ex art. 87 del TUIR), tra i requisiti per beneficiare dell'esenzione si annovera l'iscrizione della partecipazione che sarà oggetto di trasferimento tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso a seguito dell'acquisizione della stessa. Questo requisito, indispensabile per fruire dell'istituto, per i soggetti che adottano gli OIC risulta indifferente a qualsiasi evento di riclassificazione successiva della posta nell'attivo circolante.
L'Autore osserva che tale circostanza si dimostra differente per i soggetti che adottano gli IAS/IFRS. Peri medesimi, infatti, esiste un caso in cui il momento di iscrizione rilevante non è quello iniziale, ma un evento successivo. Si tratta dell'istituto del c.d. "realizzo virtuale", ai sensi dell'art. 4 co. 1 e 3 del DM8.6.2011, che prescrive, anche a seguito di operazione straordinaria, che dal mutamento di regime contabile e fiscale di uno strumento finanziario derivi la necessità di assoggettare i plus o minusvalori latenti a imposizione con il regime di provenienza. Ne deriva, ad esempio in caso di fusione con riclassifica, non solo un valore fiscalmente riconosciuto sempre allineato al (nuovo) valore contabile, ma anche una classificazione ex novo valida ai fini pex per l'avente causa e indifferente alle scelte contabili del dante causa.