Con la pronuncia Cass. 25.7.2025 n. 21388 è stata negata la deduzione integrale degli interessi capitalizzati su immobili in costruzione (secondo gli artt. 96 e 110 del TUIR vigenti ratione temporis). Questo perché nella nota integrativa non vi era indicazione della capitalizzazione, come invece richiesto dall'OIC 13.
Di fronte all'accertamento di fatto della carenza della nota integrativa, la società ricorrente non ha potuto fornire dimostrazione dell'avvenuta capitalizzazione degli interessi.