In base a quanto stabilito dall'ordinanza Cass. 21887/2025, per valutare la spettanza di un rimborso IVA richiesto da una società risultata di comodo ai sensi dell'art. 30 della L. 724/94, non rileva la dimostrazione dell'impossibilità di conseguire i ricavi richiesti dal c.d. test di operatività, ma la circostanza che la società eserciti un'attività economica o meno.