La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 21676 del 28 luglio 2025, ha stabilito che la disciplina che consente in alcuni casi l'immediata esigibilità del TFR non si applica alle procedure concorsuali aperte prima del 15 luglio 2022. In caso di cessione di azienda nell'ambito di una procedura concorsuale, se il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con il cessionario, non matura il diritto all' esigibilità del TFR, né sussiste il presupposto per l'ammissione del relativo credito al passivo del fallimento del cedente.