La circ. Assonime 31.7.2025 n. 20 ha illustrato le disposizioni introdotte dall'art. 9 del D.lgs. 192/2024 di riforma dell'IRPEF e dell'IRES e volte alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali in riferimento ai contributi in conto capitale, alle commesse infrannuali e pluriennali e alle differenze su cambi.
Avuto riguardo, in particolare, all'intervento di cui all'art. 9 co. 1 lett. a) del D.lgs. 192/2024 (che, modificando l'art. 88 co. 3 del TUIR, ha soppresso la facoltà di tassare i contributi in conto capitale in quote costanti nell'esercizio dell'incasso e nei successivi ma non oltre il quarto), Assonime evidenzia che rimane invariata la divergenza tra:
- rilevanza fiscale dei contributi in esame nell'esercizio in cui sono incassati (secondo il principio di cassa);
- rilevazione contabile nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano soddisfatte (documenti OIC 16, § 87, e OIC 24, § 86).
Avuto riguardo alla decorrenza (prevista, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 192/2024, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023), Assonime ritiene che un contributo erogato in parte prima del 2024 e in parte nel 2024 (o in esercizi successivi) possa essere assoggettato a due regimi diversi.
In riferimento ai contributi corrisposti a fronte di costi per studi e ricerche (cui si applica l'art. 88 co. 3del TUIR per effetto del rinvio operato dall'art. 108 co. 3 del TUIR), Assonime auspica un intervento ufficiale, volto a chiarire se la norma citata (con il conseguente assoggettamento alla disciplina fiscale dei contributi in conto capitale) riguarderebbe soltanto i contributi relativi a costi imputati a Conto economico oppure anche quelli relativi a costi capitalizzati.