Notizia

ASSE.CO. rimane prerogativa dei Consulenti del Lavoro

Pubblicato il 20 agosto 2025 EUROCONFERENCE, SEAC

Con Nota n. 306 del 20 agosto 2025, l'Ispettorato del Lavoro, in risposta ad una proposta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sollecitata tramite sentenza TAR Lazio n. 9974/2025, conferma la posizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo cui i Commercialisti non possono asseverare la regolarità contributiva e retributiva dei rapporti di lavoro tramite la procedura ASSE.CO., che rimane riservata ai Consulenti del Lavoro. Le motivazioni che giustificano tale scelta vanno ricercate nella specifica professionalità e competenze, nel tipo di studio, nella formazione, nonché nella vigilanza che caratterizzano i Consulenti del Lavoro (CdL) per tale ruolo.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).