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I rimborsi forfettari ai volontari non implicano la natura fittizia del rapporto di volontariato

Pubblicato il 29 agosto 2025 EUROCONFERENCE, SEAC

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 23665 del 21 agosto 2025, ha affermato che i rimborsi forfettari corrisposti ai volontari non possono essere considerati rimborsi di spese effettivamente sostenute e dunque non valgono a qualificare l'attività come volontariato; tuttavia, la presenza di tali rimborsi non comporta automaticamente la riqualificazione in lavoro subordinato, dovendosi verificare in concreto l'esistenza di un vincolo di subordinazione, da accertare attraverso i consueti indici probatori. L'Ispettorato del lavoro aveva contestato la natura fittizia dei rapporti di volontariato intercorsi tra un'associazione di volontariato e alcuni suoi soci impiegati come autisti-soccorritori per il servizio 118, ritenendo invece per quest’ultimi configurabile un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'Appello aveva accertato da un lato la natura forfettaria delle somme corrisposte e, quindi, l'incompatibilità con il volontariato, ma dall'altro aveva escluso la subordinazione in ragione delle modalità concrete di svolgimento delle attività. La Cassazione ha ritenuto corretta questa valutazione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Ispettorato e confermando così la decisione dei Giudici di merito.

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