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Redditi esteri che concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo - Riduzione dell'imposta estera - Compatibilità con le Convenzioni contro le doppie imposizioni - Esclusione (C.G.T. II Lombardia n. 1461/16/25)

Pubblicato il 01 settembre 2025 Sole24Ore, Eutekne

Secondo la sentenza della C.G.T. II Lombardia n. 1461/16/25, l'imposta assolta all'estero sui dividendi è interamente accreditabile in capo alla società percipiente italiana, se lo Stato estero che ha operato la ritenuta in uscita è legato all'Italia da una Convenzione che non prevede la riduzione proporzionale ove il reddito estero concorra solo parzialmente alla formazione dell'imponibile italiano. 
E' stata conseguentemente riconosciuta la detrazione integrale, e non nel limite del 5%, della ritenuta sui dividendi provenienti da una partecipata residente in Argentina, senza invece ridurre il credito a norma dell'art. 165 co. 10 del TUIR.

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Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).