Secondo la sentenza della C.G.T. II Lombardia n. 1461/16/25, l'imposta assolta all'estero sui dividendi è interamente accreditabile in capo alla società percipiente italiana, se lo Stato estero che ha operato la ritenuta in uscita è legato all'Italia da una Convenzione che non prevede la riduzione proporzionale ove il reddito estero concorra solo parzialmente alla formazione dell'imponibile italiano.
E' stata conseguentemente riconosciuta la detrazione integrale, e non nel limite del 5%, della ritenuta sui dividendi provenienti da una partecipata residente in Argentina, senza invece ridurre il credito a norma dell'art. 165 co. 10 del TUIR.