Secondo il documento OIC 31 (§ 42), quando una società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l'intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza, si imputano al Conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo. Tale modalità di contabilizzazione sembrerebbe ammissibile anche quando si tratti di polizze TFM che prevedono il trasferimento dell'intera obbligazione per la corresponsione dell'indennità alla compagnia di assicurazione, che provvederà a liquidare le somme dovute, comprensive dell'eventuale rendimento di polizza, direttamente all'amministratore. Quanto al trattamento fiscale dei premi assicurativi, secondo la giurisprudenza, se il beneficiario della polizza TFM è l'amministratore e la società imputa direttamente a Conto economico i premi assicurativi ad essa relativi, anche i premi assicurativi devono ritenersi deducibili per competenza secondo i criteri previsti dall'art. 105 co. 4 del TUIR (Cass. n. 3994/2021 e Cass. n. 4042/2015).