Il principio di derivazione rafforzata (art. 83 co. 1 del TUIR), che impronta la determinazione del reddito d'impresa dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, determina il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.
Risultano, invece, estranei al principio di derivazione rafforzata i fenomeni di valutazione o quantificazione dei componenti di reddito.
Tale principio generale presenta, tuttavia, nel comparto IAS/IFRS, alcune eccezioni con riferimento:
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ai titoli di trading, sia di natura azionaria che obbligazionaria, per i quali, sul piano fiscale, viene recepita, senza limitazioni, la valorizzazione al fair value (art. 94 co. 4-bis del TUIR);
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agli strumenti finanziari immobilizzati diversi da quelli partecipativi o ad essi assimilati, per i quali è previsto il riconoscimento fiscale dei plusvalori/minusvalori rilevati in bilancio (artt. 101 co. 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR);
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alle passività, per cui è previsto il riconoscimento fiscale delle valutazioni al fair value prescritte dagli standard contabili internazionali (art. 110 co. 1-ter del TUIR);
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agli strumenti finanziari derivati non di copertura, che assumono rilevanza fiscale al momento dell'imputazione a Conto economico (art. 112 del TUIR).