In base alla risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 1.9.2025 n. 228 non sono agevolabili in virtù del vecchio regime degli impatriati di cui all'art. 16 del D.lgs.. 147/2015 le somme corrisposte a titolo di NASpI (art. 1 del D.lgs.. 22/2015), le quali devono quindi essere assoggettate a tassazione per l'intero importo.
La "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" di cui all'art. 1 del D.lgs.. 22/2015 costituisce un'indennità mensile di disoccupazione, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Si tratta quindi di somme non corrisposte a fronte dello svolgimento di un'attività lavorativa ma a fronte della cessazione del rapporto di lavoro; pertanto, ad avviso dell'Agenzia, le stesse non sono agevolabili in base al regime degli impatriati, diretto ad incentivare lo svolgimento di un'attività lavorativa in Italia.