Appurata la sussistenza dei requisiti che legittimano il raddoppio dei termini di decadenza dal potere di accertamento, anche eventuali accertamenti integrativi basati ad esempio sulle indagini finanziarie possono essere notificati nel termine raddoppiato.
La Cass. 7.8.2025 n. 22829 precisa che non deve esserci correlazione tra l'accertamento integrativo e il fatto penalmente rilevante.