La scissione tradizionale ex art. 2506 c.c. avente per oggetto un patrimonio di tipo immobiliare, con assegnazione ai soci della scissa di quote o azioni nella società beneficiaria proporzionali a quelle possedute nella società scissa, non determina, di per sé, alcun tipo di vantaggio fiscale indebito.
L'inidoneità di questo tipo di operazioni a determinare, singolarmente considerate, vantaggi fiscali indebiti non si estende ai casi in cui esse costituiscano un tassello di un più ampio disegno unitario che ricomprenda, a valle o a monte, altre operazioni. Ad esempio, il compimento di atti di realizzo o donazione delle partecipazioni nella società scissa o nella società beneficiaria, a valle della scissione, può determinare vantaggi fiscali indebiti che potrebbero venire disconosciuti in forza dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000.