L'ordinanza 19.8.2025 n. 23526 della Corte di Cassazione ha ammesso il rimborso delle maggiori imposte versate da un soggetto avente i requisiti per accedere al regime degli impatriati di cui all'art. 16 del D.lgs.. 147/2015, pur in mancanza di apposita istanza al datore di lavoro e di indicazione in dichiarazione dei redditi dell'imponibile ridotto.
Con riguardo al caso prospettato (riguardante il periodo di imposta 2018), la Corte di Cassazione conferma che, in presenza dei requisiti di legge, il lavoratore avrebbe tre strade per fruire dei benefici: in primo luogo, presentando apposita richiesta al datore di lavoro al fine di ottenere il prelievo delle ritenute in misura ridotta (si tratterebbe quindi di una modalità mediante la quale fruire del beneficio e non dell'esercizio di un'opzione); in alternativa, in caso di impossibilità di provvedere da parte di quest'ultimo, il contribuente può fruire dei benefici in dichiarazione dei redditi e, da ultimo, ove non ci si sia adoperati neanche in sede di dichiarazione, mediante istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73 e nei relativi termini.