Nella sentenza n. 86/2/2025 la Corte di giustizia tributaria di Ferrara ha deciso che i crediti d'imposta derivanti da un intervento edilizio che consente di beneficiare del c.d. "bonus facciate" non possono essere utilizzati in compensazione per estinguere debiti iscritti a ruolo.
Il principio, seppur espresso con riguardo al bonus facciate, dovrebbe estendersi a tutti i bonus derivanti da interventi "edilizi".
Nonostante il divieto contenuto nell'art. 31 del DL 78/2010 di compensare i crediti erariali con debiti erariali in presenza di debiti a ruolo scaduti non riguardi i crediti di natura diversa, quali sono quelli agevolativi, i giudici hanno ritenuto che il divieto si estenda anche a questi ultimi.
La decisione si aggiunge alla risposta (inedita) ad interpello dell'Agenzia delle Entrate 909-1329/2022 secondo cui i crediti agevolativi, sfuggendo al divieto dell'art. 31 citato, possono essere compensati anche in presenza di ruoli, ma non per pagare i ruoli stessi. In conclusione "la presenza dei ruoli non impedisce la compensazione di crediti agevolativi con altri debiti erariali, però non è possibile pagare debiti a ruolo con crediti agevolativi".