La misura dell'accantonamento annuale al fondo trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) deve essere determinata secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell'impresa (ris. Agenzia delle Entrate 13.10.2017 n. 124).
In assenza di indicazioni più puntuali su quali siano i parametri che possano far considerare ragionevole e congruo l'importo stanziato annualmente al fondo TFM, si analizzano i casi affrontati dalla giurisprudenza, al fine di trarne alcune indicazioni utili per le valutazioni di congruità.
Ad esempio, la C.G.T. II Toscana 31.10.2023 n. 1079/1/23 ha considerato ragionevole e congruo un accantonamento annuo di 100.000,00 euro, a fronte di un reddito d'impresa pari a 300.000,00 euro.
Secondo la C.T.R. Piemonte 11.2.2022 n. 212/2/22, invece, non può dirsi sproporzionato un accantonamento annuo di 150.000,00 euro, a fronte di un volume d'affari annuo mediamente di 2 milioni di euro.