La base imponibile IVA è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, tenuto conto degli ulteriori elementi previsti dall'art. 13 del DPR 633/72 (es. sovvenzioni). Tuttavia, ci sono dei casi particolari nei quali si assume come riferimento il valore normale dei beni o dei servizi (art. 14 del DPR 633/72).
Il criterio del valore normale trova applicazione, principalmente, in queste fattispecie:
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operazioni permutative (art. 11 del DPR 633/72), nelle quali i beni o le prestazioni di servizi scambiate si considerano operazioni distinte ai fini dell'assoggettamento all'imposta;
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dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72), ove è ceduto un bene o prestato un servizio al fine di estinguere un'originaria obbligazione pecuniaria;
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alcune operazioni fra società legate da un rapporto di controllo (art. 13 co. 3 lett. a), b) e c) del DPR 633/72), nelle quali il valore normale, se inferiore o superiore al corrispettivo pattuito, a seconda dei casi, si sostituisce a quest'ultimo;
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beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15 co. 1 n. 2 del DPR 633/72, il cui valore normale non concorre alla formazione della base imponibile IVA;
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esercizio di più attività (art. 36 del DPR 633/72), in cui il valore normale è assunto come riferimento nei passaggi interni di beni e servizi fra le attività separate.