L'art. 3 del DM 27.6.2025 (che ha dettato le disposizioni di coordinamento tra le indicazioni del documento OIC 34 e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP) stabilisce che le variazioni del corrispettivo derivanti da penali legali e contrattuali che derivano da contratti di vendita di beni e prestazione di servizi, che secondo il documento OIC 34 (§ 15) sono contabilizzate in riduzione dei ricavi, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui ne diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare. A tal fine, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a Conto economico richiesti dall'art. 109 co. 4 del TUIR. Come precisato dalla Relazione illustrativa al DM 27.6.2025, dunque, le penali legali e contrattuali, in deroga al principio di derivazione rafforzata, continuano ad essere qualificate fiscalmente come accantonamenti, cui si applica la disciplina di cui all'art. 107 del TUIR, ancorché il documento OIC 34non preveda più la rilevazione di un costo a fronte di passività di scadenza o ammontare incerti, ma la diretta rilevazione di un ricavo netto.