Il regime fiscale degli enti non profit subirà importanti modifiche a partire dal 2026, in parte per effetto dell’operatività del Titolo X del DLgs. 117/2017, in parte per effetto delle nuove disposizioni IVA per gli enti associativi (art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021).In particolare, con l'efficacia delle nuove norme, le associazioni culturali non potranno più beneficiare:
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della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da iscritti e associati a fronte di attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali (art. 148 co. 3 del TUIR; art. 4 co. 4 del DPR 633/72);
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del regime speciale di cui alla L. 398/91.Tali effetti, soprattutto con riguardo alle imposte dirette, potranno essere mitigati con l'iscrizione al RUNTS, che consente l'accesso a nuovi regimi "agevolati".
Sotto il profilo IVA, invece, va precisato che le prestazioni rese a soci e tesserati potranno beneficiare, a determinate condizioni, del regime di esenzione (indipendentemente dall'iscrizione al Registro Unico). Tuttavia, le stesse operazioni richiederanno l'assolvimento dei normali obblighi IVA (fatturazione, registrazione, ecc.). In tal caso, dunque, potrebbe essere valutata l'opzione per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis del DPR 633/72.Si evidenzia, infine, che assumendo la forma di associazione di promozione sociale, gli enti in parola potrebbero fruire del regime forfetario ex art. 86 del CTS, valido sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte sui redditi