Con due ordinanze del 7.9.2025, la Corte di cassazione è tornata sulle condizioni oggettive che una società, avente lo status di comodo, può far valere al fine di disapplicare le penalizzazioni derivanti dalla relativa disciplina (art. 30 co. 4-bis della L. 724/94).In particolare, la Cass. n. 24731/2025 stabilisce come sia errato attribuire rilievo a un vincolo idrogeologico e ambientale risalente rispetto al periodo di imposta interessato, senza verificare se fosse temporaneo e se la società fosse in grado di adattare l'attività in funzione dei vincoli esterni o se avesse definitivamente compromesso l'attività imprenditoriale, integrando un'impossibilità assoluta e definitiva. L'ordinanza n. 24732/2025 conferma che i vincoli amministrativi non sono un elemento di per sé dirimente ma occorre vagliare se l'impedimento al conseguimento dell'oggetto sociale dipenda dalle pur legittime scelte effettuate dall'imprenditore che conservi in vita la società per anni, anche se lo svolgimento dell'attività risulta precluso.